07 luglio 2009

SCELTE SOSTENIBILI

Noi del movimento politico “Giovani per Spadafora” abbiamo nel nostro DNA ed in programma di promuovere le scelte sostenibili in seno al nostro paese e lo si evince soprattutto dal discorso di fine campagna elettorale pronunciato da Pinuccio Barbera la sera del 4 giugno e pubblicato al seguente indirizzo: http://www.terradihurqalya.net/2009/06/discorso-finale-del-candidato-sindaco.html,
ad un certo punto del discorso parlando di sfide,
Pinuccio Barbera precisa che la prima in ordine di priorità…è proprio quella che in questi giorni nel nostro blog " Giovani per Spadafora" stiamo volenterosamente trattando ….
il nostro candidato, ad un certo punto parla di sfide e dice :
“…..Quali sono le sfide…
1) Prima di tutto ristabilire la priorità del bene comune su tutto il resto.
Per questo proponiamo da subito senza se e senza ma..
la raccolta differenziata ,
quella vera,
domenica scorsa abbiamo pulito la spiaggia,
un azione propagandistica, il segno, però,
che abbiamo voluto dare al paese non voleva essere casuale,
limitato a quell’evento,
fatto solo per accaparrarci le vostre simpatie,
esso, cari concittadini,
fa parte di un progetto che deve far diventare il nostro paese,
un isola ecologica..
ci impegnamo sin da ora a creare le condizioni
a che Spadafora possa diventare
al pari di altri comuni virtuosi
un centro pilota nella gestione dei rifiuti solidi urbani,
Spadafora è casa nostra,
Spadafora deve adottare criteri gestionali improntati alla sostenibilità,
se vuole progredire…
”Oggi ci preme, dall’altra parte della barricata, come minoranza attiva,
non essendo stati investiti, ahinoi, di poteri di governo del territorio,
attivare meccanismi di indirizzo seri e coscienziosi per il bene del paese.
A questo punto per creare ulteriori premesse sulle quali costruire un serio ragionamento occorre riferirsi a quanto previsto dalla madre di tutte le leggi in materia.
“ il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dettante: “Norme in materia ambientale”,
per ciò che ci riguarda direttamente bisogna,
dopo aver visionato l’intera legge,
soffermarsi sull’art. 183 lett. F che definisce cosa si intende per raccolta differenziata
e che così recita:
è “ raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonche' a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;”
dopo di chè occorre immantinente andare all’ART. 198
nel quale vengono definite le competenze dei comuni,
il primo comma definisce i rapporti dei comuni con l’ATO
nelle more dell’aggiudicazione della gara per la gestione dei rifiuti,
i cosidetti ambiti territoriali ottimali leggi ATO non sono altro che organismi intermedi che secondo il legislatore ottimizzerebbero il servizio,
quando non lo paralizzano,
essendo spesso carrozzoni estremamente politicizzati da lottizzare per incarichi di sottogoverno, come mission intendono portare avanti progetti finalizzati all’educazione ambientale che in un arco temporale ristretto portino ad un incremento esponenziale della raccolta differenziata cosa che però viste le premesse è tutta da dimostrare e lo vediamo giorno per giorno…
per maggiore cognizione si riporta per intero l’articolo di legge,
anche perché definisce compiutamente ciò che un comune può e deve fare:
1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.
Ecco quello che si deve fare: un regolamento che disciplini la gestione dei rifiuti e la incardini nella ratio della normativa la quale già propone ai sensi dell’art. 205 delle scadenze temporali ben definite per incrementare la raccolta differenziata, articolo che così recita:
“1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
A prescindere dai valori percentuali suddetti il legislatore ha inteso anche demandare alle regioni la possibilità di incrementare ulteriormente questi ultimi.
Infatti ci sono realtà urbane che a tutt’oggi riescono ad attuare una raccolta differenziata in percentuale dell’80%, vedi Torino etc etc..
E’ prioritario incentivare la raccolta differenziata e così dare un grande segno di civiltà…
Noi le idee su cosa e come fare ce le abbiamo…
Parliamone.

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